1978-2018: una riflessione sui quarant’anni della Legge 194

Non esiste un argomento definitivo nella disputa sull’aborto e la Legge 194/1978 continua a essere al centro di un forte dibattito.
Uscito indenne dal referendum abrogativo del 1981, promosso dal Movimento per la Vita, e che ha visto il 68% dei votanti esprimere parere contrario all’abrogazione, il testo che depenalizza l’interruzione volontaria di gravidanza conta, dalla sua entrata in vigore quarant’anni fa, ben 35 ricorsi per incostituzionalità ed è la normativa più contestata dell’età repubblicana.

Il disaccordo sull’ammissibilità dell’aborto fa i conti, nel nostro Paese, anche con le forti pressioni della Chiesa Cattolica che lo considera un peccato grave, passibile di scomunica.
La polemica degli antiabortisti si gioca tutta sullo status morale del feto: si tratta di una persona in potenza? E dunque: è possessore di diritti?
La domanda se il feto possieda o meno autocoscienza, intendendo con questo se abbia un’idea di sé protratta nel tempo, è una domanda filosofica alla quale la scienza non può rispondere.
E dunque resta aperta.

Anche l’argomento pragmatico, portato a difesa della legge, sul ruolo importante che la 194 ha svolto contro le pratiche di aborto clandestino non è risolutivo.
Esso, infatti, è contingente, accessorio, e dunque muta nel tempo.

Occorre un compromesso di principio tra le due sponde, che possa mediare tra lo status morale e giuridico del feto e quelli che sono i diritti di libertà delle donne.

La Legge 194/1978 è questo compromesso di principio perché, da un lato, riconosce il predominio della donna sul proprio corpo, dall’altro afferma che “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”, continua sottolineando che “l’interruzione volontaria della gravidanza  non è mezzo per il controllo delle nascite”,  e poi aggiunge  un vincolo temporale di 90 giorni e un vincolo di motivazione: “La donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia” (articoli 1 e 4 della Legge, 22/05/1978 n° 194).

A raccontarci il volto della 194 Cristiana Vasino, Psicologo clinico e referente dei progetti migrazione presso il Consultorio Aied Genova, che abbiamo incontrato ieri a Palazzo Ducale, nel corso dell’evento “L’IVG dal 1978 ad oggi. I dati dell’AIED Genova”.

Simona Tarzia

Simona Tarzia

Sono una giornalista con il pallino dell’ambiente e mi piace pensare che l’informazione onesta possa risvegliarci da questa anestesia collettiva che permette a mafiosi e faccendieri di arricchirsi sulle spalle del territorio e della salute dei cittadini.

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