Decreto Salvini: cosa cambia in tema di immigrazione

A far precipitare dall’astratto al concreto la minaccia che scelte frettolose e fortemente ideologiche avrebbero condizionato il nostro sistema democratico, è stata l’approvazione dello schema di decreto su immigrazione e sicurezza (QUI il pdf del d.l. n.113/2018) da parte del Consiglio dei Ministri, all’unanimità.
A dare l’impressione, persino ai più distratti, che si tratti di qualcosa di più della riforma che sarebbe necessaria in Italia in materia di immigrazione e asilo, le raccomandazioni del tutto irrituali del Presidente Mattarella che, dopo averlo firmato, richiama con una lettera al presidente del Consiglio il rispetto dell’articolo 10 della Costituzione che tutela la condizione giuridica dello straniero.

Un avvertimento? Un segnale d’allarme?

Di certo la logica che sottende il decreto è poco accessibile già nella procedura: perché ricorrere a un atto normativo d’urgenza quando gli sbarchi dei migranti in Italia sono al minimo storico?
Secondo l’Unhcr, infatti, tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2018 sono sbarcate in Italia l’80% di persone in meno rispetto ai primi nove mesi del 2017.
È stato il mese di settembre, con 884 arrivi, a registrare il minor numero di arrivi degli ultimi anni.
Non sono numeri da allarme sociale. Dove sono stati ravvisati, dunque, i presupposti straordinari di urgenza e necessità previsti dalla Costituzione per poter modificare in modo radicale una disciplina in essere fin dal 1998  (QUI il Testo Unico sull’immigrazione)?
La sensazione è che si voglia evitare il dibattito, sia in Parlamento che con le istituzioni coinvolte dal decreto. E infatti il sindacato sulla necessità e l’urgenza dell’atto é, in realtà da sempre, di natura prettamente politica…
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Perfetta la regia  per smantellare l’unico sistema idoneo di accoglienza, lo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ), e favorire la zona opaca delle strutture straordinarie, i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria).
Così si legge in una nota giuridica emessa dall’ASGI, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione: “Con ogni evidenza e al di là della propaganda, i provvedimenti da ultimo assunti (di cui il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri è parte) non sono neanche idonei a combattere i trafficanti di esseri umani – i quali vivono della chiusura delle frontiere e della impossibilità di ingresso legale in Italia ed in Europa –, mentre, se si vuole rafforzare il controllo di legalità sull’accoglienza dei richiedenti asilo, ciò non può farsi smantellando l’unico sistema unanimemente ritenuto degno di tale nome, ovvero lo SPRAR, a favore della pessima esperienza che complessivamente ci consegna l’analisi delle strutture straordinarie, l’incremento delle quali, fuori da ogni logica sistemica, non può che alimentare tensione sociale“.

Quindi sul depontenziamento del sistema SPRAR precisa:In questo caso la scelta governativa pare essere quella di rendere ordinario ciò che attualmente la legge prevede essere straordinario, ovvero i centri di accoglienza straordinari. L’accoglienza dei richiedenti asilo all’interno di strutture dotate di personale qualificato che ne favorisce l’integrazione sociale e lavorativa nel tessuto locale sarebbe incomprensibilmente relegata ad ipotesi eccezionale, così preferendosi la scelta discrezionale delle Prefetture in ordine alla allocazione delle strutture straordinarie di accoglienza, fuori da un “sistema” organico ed unico, e non garantendo i criteri di affidamento e i controlli, anche economici, sulle nuove strutture. Va infatti ricordato che lo SPRAR è l’unico sistema di accoglienza che ha fissato standard rigorosi di erogazione dei servizi unitamente a un ferreo controllo della spesa prevedendo una rendicontazione di tipo analitico che esclude per gli enti gestori alcun margine di guadagno.

L’esistenza dello SPRAR, sistema che funziona da oltre sedici anni e che era stato considerato da tutti i governi (compresi quelli di centro-destra) come il sistema “modello” da presentare in Europa, ha dimostrato che solo l’accoglienza in strutture diffuse seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una adeguata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo agevola autonomia ed indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione, dall’altro, eliminando alla radice l’insorgere di tensioni sociali che si verificano quando (come nell’ambito della prima accoglienza ed in quella straordinaria) grosse concentrazioni di richiedenti asilo convivono in comunità locali anche molto piccole in relazione alla popolazione residente. L’impianto normativo vigente che prevede lo SPRAR quale sistema unico di accoglienza (sia per i richiedenti asilo che per i rifugiati), che pure andrebbe riformato prevedendo un effettivo pieno trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di accoglienza, appare aderente al nostro impianto costituzionale (artt. 118 e 119) nella misura in cui prevede che allo Stato spetti la gestione di quegli aspetti che richiedono una gestione unitaria (salvataggio, gestione degli arrivi e della prima accoglienza, piano di distribuzione, definizione di standard uniformi). Una volta che il migrante ha formalizzato la sua domanda di asilo tale esigenza di unitarietà risulta ridotta e la gestione effettiva dei servizi di accoglienza, protezione sociale, orientamento legale e integrazione sociale può invece essere assicurata (con finanziamenti statali) dalle amministrazioni locali alle quali spettano in generale tutte le funzioni amministrative in materia di servizi socio- assistenziali nei confronti tanto della popolazione italiana che di quella straniera.

Sostenere, come sembra fare il Governo, che in fondo lo SPRAR non verrebbe interamente abrogato, ma solo trasformato in un sistema di accoglienza dei soli rifugiati e non più anche dei richiedenti asilo (i quali rimarrebbero confinati nei centri governativi) rappresenta una spiegazione a dir poco debole e fuorviante perché omette di dire che proprio la sua caratteristica di sistema unico di accoglienza sia dei richiedenti che dei rifugiati dentro un’unica logica di gestione territoriale è ciò che ha reso lo SPRAR un sistema efficiente e razionale.
L’eliminazione dello SPRAR a favore delle strutture emergenziali erogatrici solo di servizi essenziali fa emergere un’ulteriore violazione dell’art. 117, comma 1 Cost. nella parte in cui si violano gli artt. 17 e 18 sulle condizioni di accoglienza della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”.

Sul sistema SPRAR:

Campo B: l’ennesima umiliazione messa in atto da una burocrazia cieca e indifferente

Un’altra delle misure previste dal Decreto Salvini e che produce una pericolosa involuzione del sistema democratico è la marcia indietro sulla protezione umanitaria che viene limitata a casi particolari e di fatto sostituita con un “permesso di soggiorno speciale”.
Scrive sempre l’ASGI: “L’abrogazione dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98 presenta gravi profili di illegittimità e di inopportunità e non considera lo scenario internazionale in cui l’Italia si trova immersa.
L’effetto di tale abrogazione presenta profili di manifesta incostituzionalità per contrasto agli artt. 2, 10 e 117 Cost., giacché una norma, quale quella che attualmente regola la protezione umanitaria, è diretta a rendere pieno ed effettivo un diritto fondamentale della persona quale è il diritto d’asilo che è ben più vasto delle due nozioni di protezione internazionale; tale diritto riconosce infatti una forma di protezione in favore delle persone cui non è consentito nel proprio Paese di origine l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e dei diritti internazionalmente riconosciuti.

Ricordiamo, peraltro, che almeno 20 dei 28 Paesi dell’Unione europea (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) prevedono forme di protezione umanitaria, sia pur con modalità diversificate.

L’eventuale abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari riaprirà lo spazio per azioni giudiziarie destinate a successo per fare accertare il diritto di asilo garantito dall’art. 10, comma 3 Cost. non più completamente attuato dal legislatore. L’introduzione dei permessi di soggiorno speciali ipotizzati dal Decreto Legge in commento non potrebbe infatti mai supplire a tale carenza della legislazione ordinaria.
D’altronde, la previsione per la quale in molti casi sarebbero le Autorità amministrative (Questure e Ministero dell’Interno) ad essere titolari del potere di riconoscimento di tali permessi di soggiorno speciali comporta anche un eccessivo dilatarsi della discrezionalità amministrativa e, così, una plausibile disparità di trattamento sul territorio nazionale. In tale modo si evidenzia anche la contraddittorietà del provvedimento legislativo che, stando alla relazione illustrativa, vorrebbe “delimitare l’ambito di esercizio di tale discrezionalità alla individuazione e valutazione della sussistenza di ipotesi predeterminate nella norma”.
Anche altre previsioni collegate alla prevista abrogazione sono affette da carenza di prospettiva e lungimiranza perché comporteranno ineluttabilmente l’ingigantirsi del numero di coloro che avranno uno status giuridico incerto o che saranno irregolari sul territorio (così ampliando il carico di lavoro della P.A. incrementando in modo abnorme il bacino legato allo sfruttamento di tale condizione di precarietà esistenziale – dalle locazioni al lavoro, e generando infine nuove serissime problematiche assistenziali che si scaricheranno sui territori e sugli enti locali in primis)”.

Insomma, un decreto che fa acqua da tutte le parti (QUI la nota completa dell’ASGI) e che, se fosse approvato senza modifiche, provocherebbe l’aumento dei contenziosi giudiziari: non è linea con l’articolo 13 della Costituzione, ad esempio, la previsione di trattenere lo straniero in attesa di rimpatrio in strutture non ben precisate, che sarebbero nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Allo stesso modo, contrasta con l’articolo 22 della Costituzione la previsione di revoca della cittadinanza per chi è stato condannato per alcuni gravi delitti, istituto nuovo nel nostro ordinamento e incompatibile con il sistema della CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti del’Uomo, perché manifesta la privazione della cittadinanza per motivi politici.

Ma questo ci porta a un altro problema che per il nostro Paese sembra irrisolvibile, e cioè una riforma della legge di cittadinanza che sia in linea coi tempi.

Sul fallimento di certi sistemi di accoglienza:

Campo B: l’ennesima umiliazione messa in atto da una burocrazia cieca e indifferente

Simona Tarzia

Simona Tarzia

Sono una giornalista con il pallino dell’ambiente e mi piace pensare che l’informazione onesta possa risvegliarci da questa anestesia collettiva che permette a mafiosi e faccendieri di arricchirsi sulle spalle del territorio e della salute dei cittadini.

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