Si estende al quartiere di Cornigliano, con le stesse modalità di limitazione valide per l’ordinanza emessa per il Municipio Centro Ovest e per Certosa e Rivarolo, l’ordinanza che vieta il consumo e la detenzione di bevande alcoliche (per il consumo immediato) in strada e in aree pubbliche nonché restrizioni per circoli e locali che vendono alcol.
«L’estensione dei divieti in un perimetro come quello di Cornigliano – dichiara l’assessore al Commercio Paola Bordilli – risponde a richieste pervenute fortemente dal territorio, abitanti e anche commercianti. Un provvedimento adottato per arginare gli episodi di degrado e risse che si verificano a causa di un consumo smodato di bevande alcoliche, spesso vendute da finti circoli o minimarket. Vogliamo combattere ogni abuso, sia di consumo che di vendita, e riportare vivibilità, difendendo anche il sano commercio, in un quartiere importante come Cornigliano».
«E’ per noi importante andare ad applicare un efficace strumento su un territorio in cui – aggiunge l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – vogliamo combattere il degrado lavorando per la sicurezza dei cittadini. Come tutte le nostre ordinanze sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato».
Il perimetro territoriale all’interno del quale vige il divieto (fino al 31 marzo 2019) è definito dalle seguenti vie, in esso comprese:
Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione ferroviaria; Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);
Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all’intersezione con la Via Domenico Baffigo, Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);
Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino all’intersezione con Via Tonale (comprese);
Queste le disposizioni nel dettaglio
1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 da lunedì a venerdì ed entro le ore 02:00 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 05:00 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
2) Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l’attività entro le ore 21:00 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
3) Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21:00, da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, Documento firmato digitalmente magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6:00 del giorno successivo;
4) I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21:00 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21:00 e sino alle ore 06:00 del giorno successivo;
5) Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24:00 e non possono riprendere prima delle ore 07:00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09:00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23:00 e non può riprendere prima delle ore 07:00 del giorno successivo;
6) Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l’apposizione di informazioni all’interno ed all’esterno del locale, con l ‘indicazione degli orari sopra stabiliti;
7) Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).
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