Ce l’hanno descritta come assolutamente indispensabile, urgente persino. Una priorità per la salvaguardia degli italiani.
Stiamo parlando della legge di modifica al codice penale in materia di legittima difesa, firmata da Mattarella il 26 aprile scorso.
Peccato che ci sia un problema.
Si legge in una nota del Servizio Studi del Senato, ad esempio, che “pari a zero risultano peraltro i procedimenti iscritti e definiti, in ciascuno degli anni 2013-2016, nei tribunali italiani contenenti l’art. 52 c.p. (legittima difesa) in connessione con reati inerenti la violazione di domicilio”.
Quindi? Vista l’esiguità dei casi problematici, quale sarebbe l’urgenza di promulgare una legge che rafforzi le tutele per chi reagisce a una violazione di domicilio?
Chi si intende di diritto, trova le modifiche volute dalla Lega quantomeno ridondanti e poco efficaci. Un ritocchino propagandistico.
In effetti, al netto del fluire continuo della chiacchiera di Salvini, gli obiettivi che si pone la riforma erano già tutti nel nostro codice penale e, più che valenza giuridica, sembrano avere una funzione di marketing politico.
L’aspetto centrale della legge, come già accaduto per la riforma del 2006 voluta anche in quell’occasione dal Carroccio e approvata dal Governo Berlusconi, è garantire chi si difende nel domicilio.
Le modifiche propagandate sono essenzialmente tre. Vediamole.
LA PROPORZIONE TRA DIFESA E OFFESA
La prima variazione è l’introduzione dell’avverbio “sempre” al secondo comma dell’articolo 52 del codice penale, dove si specifica che il rapporto di proporzione tra difesa e offesa “sussiste sempre” nel caso si faccia ricorso a un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità o i beni propri o altrui.
Qui si è voluto trasportare a tutti i costi all’interno del codice penale un manifesto elettorale – “LEGITTIMA DIFESA SEMPRE!” – per dimostrare ai votanti che le promesse vengono mantenute.
Poco importa se, in realtà, esiste una giurisprudenza consolidata della Cassazione che esclude la possibilità di concedere una generale licenza di uccidere in difesa di interessi di tipo patrimoniale.
E poco importa se non sarà un avverbio a condizionare la valutazione dei giudici… Ciò che conta è ribadire il messaggio giustizialista, e gratificare la mente semplice degli Italiani da social network.
LA PRESUNZIONE DI NECESSITÀ DELLA DIFESA
Restando all’articolo 52 del codice penale, viene aggiunto un quarto comma per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.
Il che sembra configurare, per l’uccisione dell’intruso violento, una scusante a priori fondata sulla “presunzione di necessità della difesa”.
Questo anche nel caso che la violenza riguardi solo le cose, come lo scasso della serratura di casa o di una finestra.
Tuttavia, invocare il quarto comma per giustificare l’omicidio dell’aggressore con la necessità di difendere i propri beni, è un argomento incompatibile con il modello di Stato delineato dalla Costituzione che non riconosce il diritto alla difesa armata.
La legittima difesa è un caso eccezionale di autotutela ammessa solo se necessaria perché non ci si può difendere in altro modo, ad esempio chiamando la polizia o scappando dalla porta sul retro. Il diritto alla vita, con buona pace del legislatore contemporaneo, appartiene anche all’intruso – persino se è straniero! – ed è tutelato dall’articolo 2 della Cedu, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
ECCESSO COLPOSO E GRAVE TURBAMENTO
In quest’ottica del trasferimento dell’oratoria dell’emergenza all’interno del codice penale, che la Lega si vende da tempo, la riforma interviene anche sull’articolo 55 del codice penale escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi “in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento” derivante dalla situazione di pericolo, reagisce in modo violento per salvaguardare l’incolumità propria o altrui.
Anche in questo caso, però, la propaganda a favore di telecamera omette di specificare che la valutazione è comunque rimessa al libero apprezzamento del giudice, che dovrà vagliare l’attualità del pericolo e l’esistenza dell’equilibrio tra difesa e offesa.
In parole povere: la riforma non cancella il fatto che in sede giudiziale il pistolero fatto in casa dovrà dimostrare le circostanze oggettive che hanno reso inevitabile la sua reazione difensiva per mezzo delle armi e dimostrare i fatti causa di esclusione del reato.
L’onere della prova, infatti, resta in capo al soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui.
Nonostante questa riforma, ed è un fatto grave, conquisti la pancia della gente con l’atteggiamento ringhioso e populista della retorica della paura, sparare al ladro che scappa è e resterà omicidio volontario.
Così il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, sul populismo penale che avvelena gli italiani: “La pretesa di immunità per chi dovesse ferire o uccidere un presunto ladro, non esiste. Quando questa assenza di impunità che il partito del ministro Salvini va propagandando sarà un’evidenza, allora forse la Lega dovrà tornare a modificare la legge nell’unico modo possibile, quello di intervenire sull’indipendenza della magistratura”.
I RISCHI DELLA RIFORMA E IL PATTO PRO ARMI DI SALVINI
Nell’era di mister Trump, vale la pena sottolineare che gli effetti più pericolosi della riforma sono quelli psicologici.
Veicolare un messaggio di legittimazione all’uso delle armi regolarmente detenute nel proprio domicilio, infatti, potrebbe scatenare una corsa alle licenze e all’acquisto di pistole e fucili, con la conseguenza di un aumento del rischio degli usi impropri o degli incidenti.
Un’ipotesi che certo non preoccupa quella lobby delle armi da fuoco con la quale Salvini, in piena campagna elettorale per le politiche 2018, ha firmato un documento di impegno diretto a coinvolgere il Comitato Direttiva 477 – oggi Unarmi -, in ogni provvedimento che riguardi il settore. Il dubbio che gli armieri possano aver fatto valere il proprio peso sulla riforma della legittima difesa, è venuto solo a noi?
Simona Tarzia
La giurisprudenza della Cassazione:
Alcune sentenze della Cassazione dopo la riforma del 2006
Per approfondire:
R. Bartoli, Verso la legittima offesa?, in “Diritto Penale Contemporaneo”
G. L. Gatta, La nuova legittima difesa nel domicilio, in “Diritto Penale Contemporaneo”
G. Insolera, Dalla legittima difesa all’offesa legittimata?, in Atti del convegno del 5 ottobre 2018, Venezia. Su iniziativa dell’associazione nazionale Giuristi Democratici, di Magistratura Democratica e dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.
D. Siciliano, Dalla legittima difesa all’offesa legittimata?, in Atti del convegno del 5 ottobre 2018, Venezia. Su iniziativa dell’associazione nazionale Giuristi Democratici, di Magistratura Democratica e dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.
Documenti scaricabili:
IL CONTENUTO DELLA RIFORMA
ELEMENTI PER L’ESAME IN ASSEMBLEA
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Sono una giornalista con il pallino dell’ambiente e mi piace pensare che l’informazione onesta possa risvegliarci da questa anestesia collettiva che permette a mafiosi e faccendieri di arricchirsi sulle spalle del territorio e della salute dei cittadini.
Il mio impegno nel giornalismo d’inchiesta mi è valso il “Premio Cronista 2023” del Gruppo Cronisti Liguri-FNSI per un mio articolo sul crollo di Ponte Morandi. Sono co-autrice di diversi reportage tra cui il docu “DigaVox” sull’edilizia sociale a Genova; il cortometraggio “Un altro mondo è possibile” sul sindaco di Riace, Mimmo Lucano; “Terra a perdere”, un’inchiesta sui poligoni NATO in Sardegna.