ARRIVANO GLI INDENNIZZI PER I RISPARMIATORI COINVOLTI DAI CRAC BANCARI: CON LA PUBBLICAZIONE DELL’ULTIMO DECRETO ATTUATIVO IN GAZZETTA UFFICIALE, PARTE LA PROCEDURA DI RIMBORSO PER I TRUFFATI DALLE BANCHE
La legge 30 dicembre 2018 n.145 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), per coloro che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Gli indennizzi sono automatici e forfettari per una platea stimata intorno al 90% del totale, ovvero per chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. La Commissione, infatti, ha ritenuto l’ipotesi del risarcimento a pioggia a tutti i risparmiatori una sorta di aiuto di stato che viola le leggi sul bail-in, esprimendo ampie riserve.
Per il restante 10% che non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, è previsto un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica.
DA QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, sul portale fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, a decorrere dal 22 agosto 2019 e per i 180 gg previsti dalla normativa.
Le domande saranno istruite secondo l’ordine di presentazione.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?
Hanno diritto all’indennizzo persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Poi i loro “successori per causa di morte” e i “familiari” (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
I TITOLI INDENNIZZABILI
Sono indennizzabili le azioni e le obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.
COSA SERVE PER INVIARE LA DOMANDA DI INDENNIZZO?
Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente tramite il portale):
- copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
- copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
- copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
- copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
- codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto. E’ necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell’Istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo.
- copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante che i dichiaranti:
- dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
- non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
- sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
- in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante:
- la data di decesso del risparmiatore;
- i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
- l’esclusione che vi siano altri successori;
- la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
- la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).
All’istanza deve essere allegata :
- copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante che la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore posseduto al 31 dicembre 2018 è inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 2 comma 1, lett. f), del decreto ministeriale 10 maggio 2019 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze del 13 aprile 2017, n 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n 159, oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.
In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di richiedere, esclusivamente in via telematica, attraverso l’indirizzo e-mail indicato in sede di compilazione della domanda, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario acquisire per la definizione dell’istruttoria.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Gli indennizzi verranno corrisposti con bonifico bancario o postale secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF, entro i limiti della dotazione finanziaria del Fondo e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Così come previsto dall’art. 1, comma 502-bis della legge n. 145/2018, nell’erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro.
PER ULTERIORI INFO POTETE CONSULTARE IL PORTALE DEL MEF E QUELLO DEL CONSAP
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