IVA AL 22% SULLE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA. L’IMPOSTA SARÀ ANCHE RETROATTIVA
La notizia brutta è che prendere la patente, fra lezioni di teoria e pratica, costerà il 22% in più. Cioè il costo dell’IVA che graverà sul cliente delle autoscuola italiane. Quella bruttissima è che il provvedimento è pure retroattivo e le autoscuola dovranno risarcire lo stato di questo 22% dell’IVA anche per le lezioni dei cinque anni passati. Non è affatto escluso, anzi è probabile, che per non chiudere saranno costretti a richiedere agli ex clienti di risarcire l’esborso. A creare il guaio, in un mercato già di per sé non particolarmente florido, è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea (del 14 marzo del 2019 nella causa C 449-17) che recentemente ha revocato nei paesi non allineati il regime di esenzione IVA per le lezioni di scuola guida, che in Italia era in vigore dal 1972. A chiudere il cerchio una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che ha adeguato l’Italia al resto d’Europa.
E l’aumento, come detto, è retroattivo: chi dal 2013/2015 ha conseguito la patente si ritroverà a dover pagare il 22% di IVA. Le autoscuole, con ogni probabilità, contatteranno i vecchi allievi e chiederanno loro di versare l’arretrato. Fortunatamente, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, non saranno dovuti né interessi né sanzioni.
La Corte di Giustizia Europea, sollecitata da un rinvio pregiudiziale dei giudici tedeschi, ha infatti stabilito che l’esenzione IVA prevista dall’articolo 132 della direttiva IVA per le prestazioni di insegnamento non è applicabile alle attività didattiche/formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, mettendo così fuori causa la tesi dell’amministrazione finanziaria del nostro paese che affermava il contrario.
Spiega l’esperto fiscale in materia di IVA, nazionale e comunitaria, Franco Ricca: “Preso atto dell’orientamento dei giudici dell’UE, pertanto, un contribuente ha presentato un’istanza di interpello, chiedendo lumi all’agenzia, che ha risposto con la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019. Dopo avere richiamato i passaggi fondamentali della sentenza, l’agenzia osserva che «in considerazione della valenza interpretativa della sentenza in commento, da cui discende l’efficacia ex tunc della stessa, si ritiene che l’attività esercitata dall’istante, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA». Nel dichiarare conseguentemente superate le indicazioni precedenti circa l’applicabilità dell’esenzione, sulle quali il contribuente aveva fatto legittimo affidamento, l’Agenzia esprime l’avviso che, riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini Iva (approssimativamente gli ultimi cinque anni), il contribuente debba emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 del dpr n. 633/72. In sostanza, quindi, il contribuente dovrà addebitare ai committenti l’imposta a suo tempo non applicata e farla confluire, distintamente per ciascun anno in cui sono state effettuate le prestazioni, in dichiarazioni integrative da presentare ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del dpr n. 322/98. La modifica del regime delle operazioni attive, aggiunge l’agenzia, «comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività con riferimento alle medesime annualità», esercitabile nelle stesse dichiarazioni integrative; l’esercizio del diritto alla detrazione potrebbe peraltro non solo ridurre il debito, ma portare addirittura ad evidenziare un credito d’imposta (per esempio, per l’anno in cui la scuola guida ha rinnovato il parco delle autovetture speciali utilizzate per la pratica). L’Agenzia puntualizza infine che, in applicazione dello statuto del contribuente, non sono dovuti interessi né sanzioni, con riferimento alle prestazioni poste in essere prima della pubblicazione della risoluzione. È da osservare che la questione evoca quella, molto simile, della sopravvenuta imponibilità, in conseguenza di due sentenze della corte di giustizia del 2003, delle prestazioni mediche non curative (per esempio la medicina legale). Anche in quella occasione l’amministrazione finanziaria ebbe a pronunciarsi in senso analogo, ritenendo che l’IVA fosse dovuta anche per il passato, ma un intervento del legislatore bloccò i recuperi, facendo decorrere gli effetti delle sentenze solo dal 1° gennaio 2005. Un eventuale analogo epilogo della nuova vicenda eviterebbe le complessità operative ed i rischi di contenzioso (anche tra le scuole guida e i loro vecchi clienti) della rivisitazione dei rapporti pregressi”.
La notizia ha creato notevole apprensione nelle scuole guida liguri e italiane preoccupate per l’eventuale calo dei clienti. Una lezione per conseguire la patente B costa oggi fra i 30 e i 40 euro. Genova è già la seconda città per numero di bocciati all’esame pratico e c’è il rischio che gli allievi diminuiscano e che, per risparmiare, non arrivino preparati all’esame. Come se non bastasse, essendo la risoluzione dell’Agenzia retroattiva, 3,8 milioni di persone in tutta Italia dovrebbero essere rintracciate dalle scuola guida per versare la differenza. In alternativa le autoscuola dovrebbero versare la differenza di tasca propria con forte incidenza economica in un settore in difficoltà. E intanto la categoria sta già valutando la possibilità di una mobilitazione nazionale che potrebbe svolgersi il 13 settembre.
Quarantacinque anni di professione come praticante, giornalista, vicecapocronista, capocronista e caporedattore. Una vita professionale intensa passata tra L’Eco di Genova, Il Lavoro, Il Corriere Mercantile e La Gazzetta del Lunedì. Mattatore della trasmissione TV “Sgarbi per voi” con Vittorio Sgarbi e testimone del giornalismo che fu negli anni precedenti alla rivoluzione tecnologica, oggi Paolo De Totero è il direttore del nostro giornale digitale.