Il Consigliere del M5S, Stefano Giordano ha presentato nello scorso Consiglio Comunale un’interrogazione a risposta diretta (art 54) su presunte irregolarità nello svolgimento del concorso indetto dal Comune per 91 posti di Istruttore Amministrativo. Alcuni rappresentanti dei candidati erano stati ricevuti dal Sindaco in conferenza dei capigruppo al fine di ascoltare le loro istanze su aspetti poco chiari che si erano verificati il giorno del concorso e soprattutto sulla formulazione e sulla diversa difficoltà tra i quesiti del mattino e quelli del turno pomeridiano. Il neo Assessore al Personale Giorgio Viale aveva risposto all’interrogazione del Consigliere Giordano in maniera francamente debole, affermando di scorgere nell’interrogazione pochi dati per poter esprimere un giudizio, Oggi, il M5S con questo documento mette a nudo quelli che ritiene essere i punti deboli delle procedure e soprattutto entra nel merito dei questionari.
“OGGETTO: PRESUNTE IRREGOLARITA’ NELLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI 91 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI C/O COMUNE DI GENOVA
In merito a quanto in oggetto, Vi inoltriamo la presente per manifestare alcune considerazioni sull’incontro avvenuto a seguito della seduta del Consiglio Comunale di Genova del giorno 17/09/19, in sede di Conferenza Capigruppo.
Abbiamo, in quell’occasione, esposto e approfondito i vari punti che sono stati oggetto dell’Interpellanza del Consigliere Giordano avvenuta in quello stesso giorno e che, precedentemente, erano stati argomento di dibattito tra diverse decine di candidati che si erano trovati ad affrontare la prova preselettiva del 04/09/19 di questo concorso.
In merito alle suddette questioni, inoltre, abbiamo, in quella stessa sede, ricevuto alcuni chiarimenti da parte dell’Assessore Viale, i quali, però, non sono stati a nostro avviso del tutto esaustivi e, anzi, hanno accresciuto le nostre perplessità.
Riepilogheremo qui di seguito le singole problematiche al fine di fornire un quadro sintetico e puntuale delle nostre considerazioni.
PUNTO 1
RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ACCETTAZIONE “CON RISERVA” DI ALCUNI CANDIDATI PRIVI DEI DOCUMENTI RICHIESTI NEL BANDO
Premesso che il Bando di concorso recita
all’Articolo 2 “Presentazione della domanda di ammissione alla selezione”:
“[…] La domanda DOVRA’ essere stampata e conservata con cura per essere esibita il giorno fissato per l’eventuale preselezione o prova scritta […]”
e all’Articolo 6 “Comunicazioni ai candidati”:
“[…] I candidati DOVRANNO presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento munito di fotografia nonché, in caso di espletamento della prova preselettiva, di ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda, PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA […]”
ci chiediamo come possano essere avvenute accettazioni, seppur “con riserva”, di alcuni candidati privi di tale documentazione.
Prendiamo atto della risposta dell’Assessore Viale, il quale, in sintesi, ha ammesso che tali accettazioni siano effettivamente avvenute e che il motivo sia da individuare nelle avvenute presunte “minacce” di varia natura effettuate dai candidati nei confronti degli stessi addetti alle registrazioni, i quali, per non tardare ulteriormente le procedure necessarie all’espletamento del concorso, avrebbero quindi deciso di procedere in tal senso anziché respingere gli interessati (causando, comunque, un ritardo di circa 4 ore).
L’Assessore ha poi aggiunto che “gli pare” che tutte queste ammissioni si siano poi risolte negativamente con il successivo rigetto di tali domande di ammissione.
Dal nostro canto chiediamo, innanzitutto, che in merito a questa problematica siano forniti dati certi e inconfutabili e segnaliamo, altresì, che il bando di concorso non prevede alcuna deroga in merito a quanto indicato negli artt. 2 e 6 nè, tanto meno, la possibilità di effettuare accettazioni “con riserva” per i motivi indicati dall’Assessore Viale.
PUNTO 2
DIFFICOLTA’ E DISPARITA’ DEI QUESTIONARI A e B,
RICHIESTA CHIARIMENTI SU ALCUNE DOMANDE PRESENTI IN ENTRAMBI I TEST
Premesso che confermiamo che tutte le domande presenti in entrambi i questionari vertevano sugli argomenti specificati nel Bando e che la prova consisteva nello svolgimento di un test costituito da 30 domande a risposta multipla (a, b, c, d) entro un tempo massimo di 30 minuti, teniamo a precisare quanto segue.
E’ stata, innanzitutto, rilevata una differenza sostanziale dell’indice di difficoltà tra il Questionario A (sottoposto ai candidati del turno mattutino, a seguito di un’estrazione effettuata tra 2 buste) e il Questionario B (sottoposto ai candidati del turno pomeridiano, senza estrazione, ma come scelta residuale a seguito della prova mattutina). Nella fattispecie, il Questionario B è risultato più lungo in termini di numero di parole, nella misura del 28 % in più rispetto al Questionario A, è composto da domande e risposte più discorsive ed esposte in maniera più elaborata e complessa, su aspetti e temi che, pur appartenendo alla sfera di interesse degli argomenti elencati dal bando, risultano più specifici e dettagliati rispetto a quelli presenti nel Questionario A.
Riteniamo, a tal proposito, che le suddette sostanziali differenze abbiano inciso fortemente sull’espletamento del Questionario B, in quanto, considerati i tempi stretti di svolgimento della prova (1 minuto per ogni domanda), hanno sicuramente costituito un ulteriore ostacolo ai fini del superamento della prova.
Ricordiamo, inoltre, che si tratta di un concorso per diplomati (non laureati) per accedere ad una posizione impiegatizia di livello C1 e che alcune domande del Questionario B sono state ritenute non idonee al livello di istruzione richiesto né a quello della figura professionale ricercata. E’importante, inoltre, considerare che, a seguito dell’espletamento della prova preselettiva, sono stati ammessi alla prova scritta un totale di 274 candidati, di cui i meritevoli relativi alla prova mattutina (Questionario A) sono stati 183, mentre solo 91 quelli relativi alla prova pomeridiana (Questionario B); riteniamo, quindi, che questo risultato possa potenzialmente costituire una conseguenza delle differenze riscontrate tra i due test.
In merito a tutte queste osservazioni l’Assessore Viale ha sostanzialmente negato l’eventualità che tali differenze possano realmente sussistere e, a sostegno di tale tesi, ha specificato che le domande di entrambi i questionari sarebbero state redatte per argomento da uno stesso funzionario e, pertanto, “SI PRESUPPONE” che la difficoltà sia stata la stessa.
Riteniamo che tale risposta non possa essere ritenuta né soddisfacente né esaustiva e chiediamo, pertanto, che sia fatta una puntuale valutazione delle problematiche da noi riscontrate, vista l’importanza , nello svolgimento di un concorso pubblico, di tutto ciò che concerne il diritto alle pari opportunità.
In merito a entrambi i questionari abbiamo, inoltre, riscontrato alcune domande di dubbia bontà, di cui riportiamo qui di seguito i dettagli di due esempi particolarmente significativi.
QUESTIONARIO A
Domanda “L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE”Risposte: a- E’ rieleggibile senza alcuna limitazione
b- Non è rieleggibile
c- E’ sempre rieleggibile purchè la rielezione non sia mai consecutiva
d- E’ rieleggibile per una sola volta (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA
COMMISSIONE)
Riteniamo questa domanda come minimo mal posta, per il semplice fatto che tutte le risposte presuppongono che il collegio dei revisori venga ELETTO.
Ci risulta, in effetti, che dal 2011/12 esiste una normativa (che non modifica formalmente l’art. 234 del TUEL, ma è successiva a questo, e quindi è prevalente), in base alla quale il Collegio dei revisori NON è eletto dal Consiglio, ma è estratto a sorte e poi NOMINATO dal Consiglio, che sostanzialmente prende atto dell’estrazione. Anche secondo il manuale edito dalla Simone, dalla lettura della suindicata normativa, emerge chiaramente come il nuovo sistema di nomina riduca drasticamente la discrezionalità del Consiglio dell’ente, che assume una mera funzione notarile. Abbiamo invece l’impressione che chi ha individuato il quiz si sia limitato a leggere l’art. 234 del TUEL, che prevede ancora l’elezione da parte del Consiglio, seppure, in base alle regole sull’interpretazione delle norme, la norma successiva prevalga su quella precedente.
QUESTIONARIO B
Domanda “I SOGGETTI AFFIDATARI DI CONTRATTI, DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI OPERE O LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, POSSONO CEDERE IL CONTRATTO A SOGGETTI TERZI”Risposte: a- In alcuni casi tassativamente previsti dal Codice dei Contratti pubblici (RISPOSTA
RITENUTA CORRETTA DALLA COMMISSIONE)
b- In nessun caso
c- Sempre, purché vi sia il preventivo consenso dell’Amministrazione appaltante d- Laddove l’importo del contratto non sia superiore a 1.000.000 di euro
Ricordiamo a tal proposito la SENTENZA N. 6855 DEL TAR DEL LAZIO DEL 19/06/2018: un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ CONCEDENTE. E’, infatti, legittimo il requisito della preventiva autorizzazione dell’atto di cessione del ramo d’azienda o di qualsiasi altro titolo idoneo a determinare il subingresso nella concessione demaniale, poiché spetta all’amministrazione verificare se il predetto subentro continui ad assicurare l’interesse pubblico che giustifica costantemente l’attività concessoria di beni demaniali, la quale non può dar luogo ad una mera disponibilità individuale del bene pubblico, non connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di pervenire alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività. Né, infine, ad avviso del Collegio la comunicazione ex post del subingresso e le SCIA presentate al Comune per subentrare nei titoli per l’esercizio dell’attività di gelateria, bar e ristorazione possono ritenersi equipollenti alla preventiva autorizzazione alla cessione a terzi della concessione (o di una parte di essa), chiaramente richiesta dal più volte citato art. 4 della convenzione del 28.12.2001, quale condizione di validità ed efficacia della stessa. È chiaro e palese che, il Tribunale Amministrativo Regionale abbia voluto precisare con tale sentenza l’impossibilità di poter cedere a soggetti terzi la titolarità dei lavori affidati alla società X tramite appalto.
Riteniamo pertanto che la risposta fornita dalla commissione sia da ritenersi errata.
È vero che è possibile richiedere all’amministrazione la possibilità di cedere il contratto a terzi, ma ciò è solamente una richiesta passibile di rifiuto. La normativa (ivi comprese sentenze analoghe tipo quella sopracitata) parlano chiaro: I SOGGETTI AFFIDATARI DI CONTRATTI NON POSSONO CEDERE IL CONTRATTO A SOGGETTI TERZI IN NESSUN CASO, fatti salvi i CASI IN CUI SIA LA STESSA STAZIONE APPALTANTE A CONCEDERE TALE POSSIBILITÀ.
A nostro avviso, quindi, la risposta corretta al suddetto quesito è la C.
PUNTO 3
CARENTE ORGANIZZAZIONE LOGISTICA A FRONTE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 10.00 CAD.
Nonostante le carenze logistiche non abbiano avuto connotati potenzialmente discriminatori come le questioni enunciate ai punti 1 e 2 (esse hanno, infatti, riguardato la totalità dei partecipanti), riteniamo che sia anche questo un aspetto meritevole di attenzione e su cui sarebbe opportuno effettuare alcune riflessioni in vista di eventuali futuri concorsi.
La postazione presso cui i candidati hanno svolto la prova preselettiva consisteva in una sedia, priva di ribaltina su cui poter appoggiarsi per scrivere. Ciò ha generato una condizione a dir poco precaria, dal momento che ogni candidato doveva tenere sulle proprie gambe la seguente dotazione: un cartoncino rigido formato A4 (da usare come supporto per scrivere), la penna, la propria scheda anagrafica, il talloncino con i codici a barre, il foglio delle risposte, il foglio con le Avvertenze, il questionario e il proprio documento d’identità.
Ricordiamo che, per poter partecipare al concorso, ogni candidato ha dovuto versare preventivamente una quota di € 10.00 (per un totale, quindi, di quasi € 120.000, dal momento che gli iscritti sono stati quasi 12.000). Importo che, presumibilmente, doveva servire a coprire le spese, per l’appunto, di organizzazione del suddetto concorso, a fronte del quale ci aspettavamo, quanto meno, di poter svolgere la prova su un banchetto.
L’Assessore Viale, a tal proposito, ha precisato che in un primo tempo si era deciso di utilizzare delle sedie con ribaltina, ma che ciò non è poi stato possibile in quanto i Vigili del Fuoco, calcolando la maggiore distanza che le postazioni avrebbero dovuto avere tra di loro, hanno ritenuto che non si potessero così rispettare alcune norme relative alla sicurezza.
Per quanto riguarda poi la quota di partecipazione, ha sottolineato quanto la cifra richiesta fosse, a suo avviso, davvero esigua, precisando che altri concorsi, che lui stesso ha sostenuto, costassero molto di più, portanto come esempio l’esame di Stato per Avvocati.
Prendiamo atto della motivazione relativa alla sicurezza, ma, per quanto riguarda la quota di partecipazione, riteniamo che il paragone portato a sostegno della tesi di esiguità della quota richiesta sia quanto meno fuori luogo, dal momento che in questo caso si tratta di un concorso per diplomati e non di un esame di Stato per laureati.
Aggiungiamo, poi, che per sostenere un concorso, le spese che un candidato spesso deve affrontare, oltre alla eventuale quota di partecipazione, sono di ben altra entità, considerando per esempio i materiali di studio (libri di testo, volumi di quiz ecc) o le spese di viaggio per chi effettua, per necessità, anche concorsi fuori dal comune o dalla regione di residenza. Se si considera, poi, che una buona parte dei candidati ai concorsi pubblici è disoccupata o inoccupata, tali spese pesano ancor di più sul bilancio famigliare”.
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