Fegino: la puzza di idrocarburi torna ad appestare l’aria

Genova – Non è un fatto nuovo la puzza che ammorba Fegino. Continui miasmi riconducibili alle attività dell’impianto Iplom disturbano gli abitanti di questo borgo retrocesso che un tempo poteva godere di un bel paesaggio agricolo ma che oggi è pesantemente alterato dai depositi petroliferi.
Le segnalazioni degli abitanti si susseguono periodicamente e periodicamente sono ignorate. Non più tardi di ieri è stata allertata anche la Municipale.

Eppure si potrebbe fare qualcosa di più che estemporanei rilevamenti.
La molestia olfattiva, infatti, nel 2017 è entrata a pieno titolo nella legislazione ambientale grazie alla nuova disciplina introdotta con l’articolo 272-bis nel Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006).

Ecco cosa dice l’articolo 272-bis
1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.
2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti”.

Chi deve intervenire?
Secondo la Legge Regionale 15/2015 l’autorità competente in Liguria per le emissioni aeriformi è la Città Metropolitana.

Insomma: abbiamo la puzza ma abbiamo anche gli strumenti per limitare tutte queste situazioni non adeguatamente controllate e sanzionate… Cosa stiamo aspettando? Che l’eau de hydrocarbures diventi il nuovo logo olfattivo della città?

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Simona Tarzia

Sono una giornalista con il pallino dell’ambiente e mi piace pensare che l’informazione onesta possa risvegliarci da questa anestesia collettiva che permette a mafiosi e faccendieri di arricchirsi sulle spalle del territorio e della salute dei cittadini.