“PIANI DI EMERGENZA ESTERNA DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE CARMAGNANI, SUPERBA E PORTO PETROLI DI MULTEDO ED ENI DI PEGLI … CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE”
Genova – Una conferenza importante per la città ma soprattutto per Multedo quella passata, l’8 ottobre scorso, nei locali della Scuola Musicale Giuseppe Conte di Pegli, eppure poco partecipata dagli abitanti e disertata dagli organi di informazione. Purtroppo non per volontà, ma perché il sistema automatico di invio delle mail in prefettura sembra aver avuto un intoppo e il comunicato non è partito.
Insomma, cose che succedono.
I pochi cittadini presenti non l’hanno presa bene, come non hanno preso bene l’impossibilità di discutere delle problematiche sul lungo stazionamento delle ferrocisterne sui binari, tra le case.
Insomma ne è uscito un mezzo pasticcio che ha portato, stamattina, il consigliere comunale M5S, Stefano Giordano, a richiedere in via ufficiale l’applicazione della normativa Seveso III sui PEE:
“Alla c.a.
Sig. Sindaco
Sig.ra Prefetto
Gentilissimi,
con la presente si segnala che riteniamo assolutamente inadeguata l’assemblea pubblica dell’8.10 u.s. a titolo “Piani di emergenza esterna delle industrie a rischio di incidente rilevante” in quanto la corretta divulgazione della stessa non è avvenuta con le modalità preposte dalla normativa vigente.
Per i suddetti motivi chiediamo pertanto l’applicazione della normativa Seveso riguardante i PEE e ci permettiamo di relazionare un vademecum della suddetta normativa.
Confidando in un Vostro gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.
Per il MoVimento 5 Stelle
Il Consigliere Comunale
Stefano Giordano
Allegato:
Analizzando la specifica sezione del sito della Prefettura in relazione ai percorsi per l’aggiornamento dei piani di emergenza esterni di varie industrie classificate a rischio incidente rilevante (ex Direttiva Seveso III) risulta che non si sta tenendo conto dei vigenti indirizzi in materia
Ad oggi ci si è limitati a delle assemblee di generica presentazione quindi non pare rispettato (infatti non viene mai citato nel sito della Prefettura) il Decreto n. 200 del 29/9/2016 che disciplina le modalità con le quali il pubblico interessato deve essere coinvolto nelle fasi di elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (di seguito PEE) per le industrie e attività soggette alla normativa Seveso III.
FINALITÀ DEL DECRETO
Il Decreto attua una norma del Decreto Legislativo 105/2015 che ha recepito in Italia la direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE).
In particolare la norma è il comma 1 articolo 21 che prevede appunto che prima di predisporre il Piano di Emergenza Esterna (di seguito PEE) il Prefetto consulti la popolazione.
PROVVEDIMENTO IN VIGORE DAL 18/11/2016
Quindi applicabile ai procedimenti di approvazione – aggiornamento – revisione dei PEE in corso anche se iniziati prima di questa data.
CONSULTAZIONE AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PEE
La consultazione riguarda anche l’aggiornamento e la revisione dei PEE esistenti.
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 3 anni.
La revisione dipende dai cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti. Quindi la revisione può essere necessario anche prima degli ordinari tre anni previsti per l’aggiornamento.
COSA VUOL DIRE CONSULTARE LA POPOLAZIONE PRIMA DELLA PREISPOSIZIONE DEL PEE
Prima della predisposizione vuol dire che quando consulta i cittadini deve predisporre un documento semplificato e non definitivo in modo che i cittadini possano realmente incidere sul futuro contenuto del Piano.
CHI SONO I CITTADINI DA CONSULTARE
Le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti,le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna. In sostanza e come minimo tutti i residenti nell’area di possibile impatto dell’impianto oggetto del Piano di Emergenza Esterno.
COME CONSULTARE LA POPOLAZIONE
Il Comune ha la possibilità di concordare con il Prefetto le modalità di consultazione della popolazione attraverso i seguenti mezzi:
1. assemblee pubbliche,
2. sondaggi,
3. questionari
4. altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
INFORMAZIONI CHE OBBLIGATORIAMENTE IL PREFETTO DEVE RENDERE DISPONIBILI ALLA POPOLAZIONE
Per accessibilità si intende prima di tutto la pubblicazione sul sito della Prefettura ma con l’accordo iniziale tra Prefettura e Comune (vedi sopra) si possono definire anche ulteriori modalità di comunicazione.
Le informazioni da rendere accessibili alla popolazione sono le seguenti
a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione: in questo caso occorre descrivere lo stato dell’area adiacente all’impianto oggetto del PEE e quindi dei rischi di incidenti. In sostanza descrivere eventuali effetti domino con alti impianti Seveso anche relativamente distanti, ma anche informazioni ad altre attività e/o stabilimenti, non soggetti alla Seveso, presenti nella zona interessata dal PEE e potenzialmente interferenti con eventuali incidenti.
b) la natura dei rischi: cioè la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche (lettera q) comma 1 articolo 3 DLgs 105/2015)
c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorità pubbliche coinvolte, coinvolgendo quindi anche ASL ad esempio per gli aspetti più strettamente sanitari legati al rischio di incidenti. Questo è particolarmente interessante dopo il caso dello sversamento di petrolio alla Iplom di Genova. Perché se ci fosse stato un protocollo predefinito su cosa doveva fare la popolazione ma anche il sistema di prevenzione dell’ASL probabilmente il quadro di comportamenti preventivi, analisi e diagnosi sarebbe stato chiaro fin dall’inizio e trasparente verso i cittadini e non rimesso alla totale improvvisazione come è avvenuto nei giorni immediatamente successivi all’incidente;
e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare (questo ultimo si lega a quanto scritto sopra alla lettera d).
OCCORRE UN ARCO DI TEMPO RAGIONEVOLE PER PERMETTERE ALLA POPOLAZIONE DI CONOSCERE LE INFORMAZIONI SUL PEE IN SEDE DI APPROVAZIONE-AGGIORNAMENTO-REVISIONE
Le informazioni sopra descritte sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell’inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione può presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.
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