La Brexit e le sue conseguenze sui nostri trasporti

Ecco cosa prevede l’accordo di divorzio dall’Ue

Roma – Il 31 gennaio 2020, dopo la ratifica dell’accordo di recesso, il Regno Unito smette ufficialmente di essere uno Stato membro dell’Unione europea come voleva l’esito del referendum del 23 giugno 2016, concluso con il 51,9%  dei votanti favorevoli all’uscita e il 48,1% contrari.

Un divorzio che avrà grosse conseguenze anche sui trasporti. Cosa succederà, ad esempio, a un italiano che ha preso la  patente di guida in Gran Bretagna?  Vediamo cosa dice il MIT.

Una volta che l’isola di Sua Maestà non farà più parte dell’UE, non sarà più possibile effettuare la conversione delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito se non subentrerà la stesura di un Accordo bilaterale che disciplini la materia, tra Italia e Regno Unito, come nel caso di altri Paesi extracomunitari.
Chi è in possesso di patente di guida extracomunitaria (e quindi anche britannica) può condurre veicoli sul territorio italiano se non ha la residenza anagrafica in Italia ovvero solo per un anno dalla data in cui è stata acquisito detta residenza in Italia. La patente dovrà essere accompagnata dal “permesso internazionale di guida” che viene rilasciato dallo Stato che ha emesso la patente di guida stessa (in questo caso il Regno Unito), oppure da traduzione ufficiale in lingua italiana.

Nel settore dei trasporti marittimi cesserà la validità di alcuni documenti come i certificati dei marittimi; la “sponsorship” britannica degli Organismi Riconosciuti (OR), autorizzati ad agire per conto degli Stati membri nell’effettuare ispezioni, inchieste e certificazioni; e i certificati degli equipaggiamenti marittimi emessi del Regno Unito che non saranno più autorizzati a bordo e saranno rimossi dal database UE “NANDO” (New Approach Notified and Designated Organisations).
L’uscita del Regno Unito dall’UE comporterà anche la fine del diritto al cabotaggio intracomunitario tra le isole britanniche e il continente.

Per i trasporti aerei l’Unione Europea ha adottato due misure temporanee per evitare la totale interruzione del traffico aereo tra l’Unione e il Regno Unito.
Si tratta del Regolamento 2019/502 con scadenza 24 ottobre 2020 e del Regolamento 2019/494 con scadenza 30 marzo 2020.
Il primo Regolamento garantisce la connettività di base del trasporto aereo fra UE e Regno Unito. Il secondo Regolamento garantisce la validità delle licenze esistenti, disciplinando il rilascio  delle stesse da parte dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (AESA).
A livello nazionale inoltre, onde evitare disservizi per il traffico di passeggeri e merci nel sistema aeroportuale milanese, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea ”point to point”, mediante aeromobili del tipo ”narrow body” (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito.
Con la Brexit e l’ingresso del Regno Unito nei paesi Terzi, sarà escluso il cabotaggio aereo.

Quanto al trasporto su strada l’Unione Europea ha adottato una misura apposita per assicurare i collegamenti di base, grazie alla quale gli operatori del Regno Unito, se in possesso della licenza del Regno Unito per il trasporto internazionale “consentito” di merci o anche senza nei casi previsti dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 2019/501, saranno autorizzati in via temporanea a trasportare merci nell’Unione ferma restando la reciprocità, vale a dire che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell’UE assicurando le condizioni per una concorrenza leale.
Su proposta della Commissione è in corso di adozione da parte dei co-legislatori europei una modifica al regolamento n. 2019/501, che proroga la scadenza della sua validità dal termine originario del 31 dicembre 2019 fino al 31 luglio 2020 al fine di mantenere in vigore per il trasporto stradale sino a quest’ultima data il regime temporaneo dei collegamenti. Per gli operatori, sono utili le informazioni indicate nei rilevanti avvisi della Commissione europea (sul trasporto su strada, sui prodotti industriali, sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, sugli spostamenti tra l’UE e il Regno Unito).
Perderanno validità sul territorio UE le licenze di attività, i certificati di sicurezza e le patenti dei conducenti emessi dal Regno Unito.

Nel settore dei trasporti ferroviari la Brexit comporta l’uscita della Gran Bretagna dal Single European Rail Area (SERA) Le imprese ferroviarie europee dovranno ottenere l’autorizzazione per potere operare nel Regno Unito e viceversa, e dovranno avere le necessarie certificazioni concernenti materiale rotabile, personale e attrezzature sia con riferimento al Mercato unico europeo che a quello britannico. Il MIT invita gli operatori che non hanno ancora provveduto agli adempimenti richiesti per ottenere documenti validi nell’UE a 27 ad adeguarsi. Il regolamento di emergenza (UE) 2019/503  prevede un lasso di tempo per garantire la conformità normativa e per permettere agli operatori di conformarsi prima della data del recesso. I macchinisti che intendano continuare a operare su tratte transfrontaliere e che non abbiano ancora ottenuto una licenza valida nell’UE a 27 dovranno provvedere in tal senso.
Quanto ai certificati di sicurezza e alle licenze di esercizio per le imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto la Manica, le autorità nazionali e alcuni operatori si sono ulteriormente attivati per garantirne la disponibilità nell’UE a 27, anche se per la gestione del tunnel dovrà entrare in vigore un accordo ad hoc con la Francia.

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