Il permesso di soggiorno potrà essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno
La protezione temporanea garantita ai profughi ucraini “ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022” e “si applica in favore delle persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio incluso”.
I destinatari saranno i “cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio, apolidi e cittadini di paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio” e i loro “familiari”.
È quanto si legge in una bozza del Dpcm Ucraina.
Sempre secondo la bozza “si considerano familiari, purché soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022” e “in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare” anche “il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l’interessato, i figli o le figlie minorenni non sposati” e altri parenti “conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all’afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti” dalla persona sfollata”.
I ricongiungimenti dei familiari “sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori dal territorio degli Stati membri dell’Unione europea”.
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea potrà essere prorogato “automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno”, a meno che la protezione temporanea non cessi per decisione dell’Ue. Consentirà “al titolare l’accesso all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio”.
La richiesta del permesso deve avvenire in questura, dove il documento viene rilasciato gratuitamente in formato elettronico. Inoltre, “il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale. L’esame e la decisione della domanda di protezione internazionale sono differiti alla cessazione della protezione temporanea”.
La protezione temporanea è esclusa, si legge ancora, quando “sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato. L’esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilità della presentazione di una domanda di protezione internazionale. Nei casi di esclusione, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale non è adottato quando è stata presentata domanda di protezione internazionale”.
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