Green pass e sanzioni: cosa dice l’ultima circolare del Viminale ai prefetti sulle nuove norme post emergenza

Decaduta la divisione delle regioni per colore, subentra l’uniformità di applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale

Roma – Uso delle mascherine e del Green pass, sia base che rafforzato, obblighi vaccinali e sanzioni dopo la fine dello stato di emergenza.
Sono questi i punti della circolare inviata dal Viminale ai prefetti per l’applicazione delle nuove norme relative al provvedimento del 24 marzo scorso sulle “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato”.  Il Viminale sottolinea che, decaduta la divisione delle regioni per colore, ora subentra l’uniformità di applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.

Uso di mascherine Ffp2 e Green pass dal 1° al 30 aprile

Sul fronte delle mascherine e del certificato verde, la circolare ricorda che dal 1° al 30 aprile è necessario l’utilizzo delle mascherine Ffp2 e del Green pass base per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto pubblico: aerei, navi e traghetti “a servizi di trasporto interregionale, ad eccezione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, nonché da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti per i quali è necessario l’uso della sola mascherina di tipo Ffp2”; treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e Alta velocità; autobus che trasporti persone “su un percorso che collega più di due Regioni” con “itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti”; autobus con servizi di noleggio con conducente. Ma Ffp2 e Green pass base servono anche per partecipare a spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo nonché eventi e competizioni sportive “laddove svolti all’aperto”.
Sempre nello stesso periodo – dal 1° al 30 aprile – si deve indossare esclusivamente la mascherina di tipo Ffp2 sui seguenti mezzi di trasporto o impianti: nel trasporto pubblico locale o regionale; sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora impiegate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale anche in comprensori sciistici”. Ffp2 sono obbligatorie anche in tutti i luoghi al chiuso “ad eccezione delle abitazioni private e dei casi in cui le caratteristiche e le circostanze di fatto garantiscano in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”.

Esenti dall’obbligo di indossare la mascherina Ffp2

Confermato che l’obbligo di mascherine non riguarda i minori di 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, ai soggetti che svolgono attività sportiva. Per quanto riguarda il Green pass non è più richiesto nemmeno nella forma base nei seguenti casi: ristorazione all’aperto, albergo e altre strutture ricettive, musei, luoghi della cultura e mostre; centri termali; piscine, palestre; feste all’aperto; sagre e fiere; cerimonie pubbliche; servizi della persona; uffici pubblici e attività commerciali. Mentre si richiede il Green pass nella forma base, nei servizi di ristorazione svolti sia al banco che al tavolo, al chiuso da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno degli alberghi.

Il super Green pass 

Per quanto riguarda gli spettacoli ed eventi al chiuso – precisa ancora la circolare – è necessario anche il Green pass rafforzato. Che è obbligatorio, inoltre, per sale da ballo, discoteche e luoghi simili: in questi contesti “vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del solo momento del ballo”.
Il Green pass rafforzato continua ad essere richiesto fino al 30 aprile anche per: piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere; convegni e congressi; centri culturali e sociali, centri estivi; ricevimenti da matrimonio e simili; attività di sale gioco.

Luoghi di lavoro

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, già dal 25 marzo si usa il certificato verde base, anche per le categorie di lavoratori soggetti a obbligo vaccinale, ad eccezione delle categorie del settore sanitario. Il Green pass base resta confermato per: mense e catering, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati; colloqui con detenuti nelle carceri; accessi ai luoghi di lavoro per dipendenti pubblici, magistrati e soggetti equiparati; e per le persone che svolgono attività lavorativa nel settore privato, anche se non soggetti agli obblighi vaccinali.

Obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022

Per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, resta fino al 31 dicembre 2022 per chi esercita le professioni sanitarie e nelle Rsa. Lo stesso per il personale docente ed educativo della scuola per cui il vaccino “rimane requisito essenziale” per svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni.

Sanzioni anche ai cittadini stranieri senza Green pass rafforzato

Infine, la circolare del Viminale ricorda che sono previste sanzioni per le violazioni compiute dai cittadini stranieri ai servizi e alle attività per i quali è richiesto nel nostro Paese il possesso del Green pass rafforzato oltre che a tutte le violazioni degli obblighi prescritti per legge, anche sul fronte del regime dell’autosorveglianza e delle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero eventualmente previste dalle ordinanze del ministro della Salute.
Quindi il Viminale invita i prefetti a rimodulare, in conseguenza della cessazione dello stato emergenziale e della ridefinizione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, le attività di controllo e i relativi servizi.

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