Nel mirino dell’Autorità garante anche la campagna sulle infrastrutture promossa dalla Regione a pochi giorni dal voto di Genova e La Spezia
Genova – Un “Tour sanità 2022” un po’ sospetto in piena campagna elettorale e soprattutto in un momento non esaltante per per la sanità ligure alle prese con la mancanza di personale e per i tempi lunghi per le visite specialistiche.
Fabio Tosi M5S
Il primo a darne notizia è stato il consigliere regionale dei 5Stelle Fabio Tosi che ha dichiarato: “Apprendiamo, senza sorpresa, che AgCom ha sanzionato la Regione Liguria per violazione della legge elettorale. Ricordiamo però che il “Tour Sanità 2022” è solo la punta dell’iceberg: sono infatti anni che il centrodestra, con vari mezzi ed eventi su misura, si comporta così e guarda caso lo fa quasi sempre a ridosso degli appuntamenti elettorali.
Purtroppo, oltre al danno, ora si palesa anche la beffa: saranno infatti i cittadini liguri a pagare e sarà, per loro, un doppio esborso. Questo perché prima la Giunta usa soldi pubblici per fare marchette elettorali, poi dovrà spenderne altri (sempre pubblici) per far fronte alla sanzione. Arrivata perché a furia di tirare la corda, questa si è spezzata. Un’allegra e arrogante gestione, questa del centrodestra, che, come M5S, abbiamo sempre denunciato. Ora AgCom ci dà ragione”.
Lista Sansa
Anche la Lista Sansa in un comunicato ha ribadito che “ Regione Liguria è stata sanzionata dall’AgCom per aver violato il silenzio elettorale con l’iniziativa “Tour Sanità 2022” e “Infrastrutture Liguria”.
L’anomalia, segnalata dalla Lista Sansa e dal capogruppo regionale del Pd Luca Garibaldi con due esposti, ha portato alla sanzione per l’ente di piazza De Ferrari. Secondo l’autorità garante l’iniziativa e le relative affissioni della Regione avrebbero violato le regole sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.
“Tutto è partito da due esposti e da due interrogazioni della nostra lista e del Pd – spiega Ferruccio Sansa -. Nelle settimane decisive della campagna elettorale Genova, La Spezia e la Liguria sono state tappezzate di manifesti con il logo della Regione (quindi pagati con soldi pubblici) che magnificavano i risultati ottenuti in materia di sanità e opere pubbliche dalla Giunta Toti. A nostro avviso questa era propaganda elettorale pagata con denaro dei contribuenti”.
L’iniziativa della Regione non era né indispensabile né impersonale
“Nella sanzione dell’AgCom viene scritto che l’iniziativa della Regione non era né indispensabile né impersonale, quindi, come avevamo fatto emergere noi, si sarebbe trattato di un’operazione di propaganda ad un soggetto politico (Toti & Co.) durante il periodo di silenzio elettorale – sottolinea Sansa -. Sullo sfondo di tutto torna il tema decisivo del condizionamento decisivo dei soldi per la politica e le campagne elettorali in Liguria. C’è il fiume di denaro privato dei finanziatori di Toti e Bucci (spesso gli stessi soggetti che hanno chiesto a Regione e Comune autorizzazioni, concessioni e convenzioni per supermercati, sanità privata, operatori marittimi o gestione rifiuti) e c’è anche il denaro pubblico che viene speso dal centrodestra per farsi propaganda politica”.
La sanzione e la beffa
Dopo la sanzione dell’AgCom, però, ecco che arriva la beffa.
“L’autorità garante ha obbligato la Regione a pubblicare sulla home page del sito istituzionale la sentenza – spiega Sansa –. Toti & Co. l’hanno pubblicata, piccola piccola, mettendo subito sopra in bella mostra le pubblicità sanzionate su sanità e infrastrutture”.
Ecco parte del documento emesso da AgCom
“RITENUTO
che l’attività di comunicazione effettuata dalla Regione Liguria attraverso l’affissione del manifesto “Tour Sanità 2022 dagli Ospedali al territorio: cure eccellenze e innovazione” appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità, in quanto il documento riporta il logo della Regione Liguria in due punti del manifesto,
né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, non ravvisandosi una scadenza temporale imminente;
RITENUTO, pertanto, di discostarsi dalla proposta del Corecom Liguria;
RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”;
RITENUTA necessaria la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa sul sito istituzionale della Regione Liguria;
UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
ORDINA
Alla Regione Liguria di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso l’affissione del manifesto “Tour Sanità 2022 dagli Ospedali al territorio: cure eccellenze e innovazione”.
Art. 9
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.
La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.
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