Una sanatoria edilizia non risolve il dissesto idrogeologico
Terremoti e condoni, alluvioni e condoni, crolli e condoni. Quando finalmente, nel 2018, il Governo giallo-verde di Giuseppe Conte, aveva stanziato i fondi per ricostruire il Ponte Morandi, qualcuno nel leggere il decreto Genova, un sobbalzo nel trovare Ischia lo aveva fatto. Ma noi genovesi avevamo l’anima spezzata dal pensiero che 43 persone fossero morte precipitando da un viadotto crollato sotto il peso dell’ingordigia e della negligenza di chi aveva l responsabilità di manutenerlo. Ripensandoci, però, considerando che il problema dell’abusivismo a Ischia parte da lontano e viene il sospetto che sia stata Genova ad essere inserita in un Decreto Ischia.
“Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”
Art. 17
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
Il decreto conteneva una sanatoria applicabile, anche in assenza di qualsiasi richiesta di autorizzazione passata, e che riguardava quelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. In quel decreto, poi convertito in legge, 16/11/2018 n° 130, G.U. 19/11/2018, veniva stabilito un limite di tolleranza del 20% della cubatura esistente. Di fatto, si dava la possibilità di sanare piccole difformità ma anche di sistemare situazione molto più complesse come l’aggiunta di un piano in un immobile (Art 39 ter).
Art. 39 ter
Modifiche all’art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1. All’art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.»
Quindi nel decreto Genova fu inserita una sanatoria, o presunta tale, che dava la possibilità di definire pratiche per nuovi condoni nell’isola di Ischia, pendenti dagli anni Ottanta collegandoli alla ricostruzione post sisma del 2017. Quindi regole vecchie per abusi anche recenti.
Gli edifici abusivi, oltre a essere sanabili potevano anche godere dei finanziamenti per la ricostruzione, in pratica, un’abitazione che doveva essere demolita in realtà poteva essere ricostruita a spese dei contribuenti. Ma la cosa forse più eclatante, è che gli articoli contenuto nel decreto Genova e riguardanti Ischia erano ben il doppio rispetto di quelli che si occupavano della ricostruzione del viadotto crollato.
Il Dossier Mare Nostrum del 2016
Nel dossier “Mare Nostrum ” del 2016, di Legambienre si legge: “Sono circa 600 le case abusive colpite da ordine definitivo di abbattimento sull’Isola maggiore dello splendido arcipelago partenopeo. Arriva a 27mila, invece, il saldo delle pratiche di condono presentate dagli abitanti in occasione delle tre leggi nazionali. A eccezione di alcune sporadiche demolizioni portate a termine negli ultimi anni su disposizione della magistratura, ma anche dagli stessi proprietari, qui sopravvive un ecomostro di cemento illegale, spesso costruito senza nemmeno l’attenzione per la sicurezza degli abitanti in un territorio estremamente fragile. Cemento che si è aggiunto a cemento in modo spontaneo, occupando e indebolendo versanti che poi, sotto le forti piogge, spesso cedono trascinando a valle tutto quello che trovano sulla loro strada.
Nel novembre del 2009 morì tragicamente una ragazza bloccata dal fango nella sua automobile e 20 persone rimasero ferite; già nell’aprile del 2006 una frana aveva ucciso quattro persone. Nonostante ciò, nel 2010 gli abusivi, i sindaci, finanche il parroco, sfilarono in testa a un corteo di 3mila persone per chiedere lo stop alle ruspe mandate dalla Procura di Napoli. Eppure, sebbene lentamente, quelle 600 case verranno abbattute, non hanno scampo. Non c’è condono, passato, presente o futuro che le possa salvare. Nell’ottobre del 2015, dopo ben 35 anni dall’ingiunzione dell’ ordine di demolizione, il Tar di Napoli ha condannato il comune ischitano di Serrana Fontana per non aver eseguito l’intervento, nonché le proprietarie dell’immobile in cui erano state realizzate le opere senza autorizzazione”.
Benché rispettabile, l’ottimismo sulle demolizioni di Legambiente non trova riscontri nella realtà. Anzi, a voler essere pedanti, i numeri nell’isola “dall’abusivismo gentile”, dove tra gli anni ’80 e ’90 è stato permesso uno scempio ambientale di cui oggi subiamo le conseguenze, le istanze di condono sono circa 3500 a Casamicciola, 8000 a Forio e Barano, 1900 a Lacco Ameno, 3500 a Serrara Fontana e poco più di 10 mila a Ischia. Mai viste così tante irregolarità concentrate in un territorio tutto sommato limitato. Tutto questo sotto gli occhi (chiusi) di Procure, Sindaci, politici, assessori comunali, Polizia Locale.
E per “Il Foglio”, Michele Masneri, il 18 novembre 2018, scriveva che l’abusivismo di Ischia è peculiare perchè “Non c’è quel non finito siciliano o calabrese con gli scheletri lasciati lì con il tondino di ferro. Non ci sono grandi colate di cemento. Quello dei privati è un abusivismo gentile, un abusivismo creativo, organico. Gli unici due ecomostri sono di Stato” , con riferimento alla caserma della Forestale nel bosco della Maddalena a Casamicciola Terme e quella dei Carabinieri al Capizzo a Forio, non lontano dai Giardini Poseidon.
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