La situazione epidemiologica in costante miglioramento ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Resta però il distanziamento
È stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza, un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Rimangono, invece, in vigore il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. Al riguardo si richiama l’opportunità, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell’edificio scolastico, di prevedere percorsi dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.
La circolare del Ministero precisa che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.
Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.
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