PONTE MORANDI, IL MISE HA DEFINITO I TERMINI DI ACCESSO ALLA ZONA FRANCA URBANA. IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI POTRANNO SCEGLIERE QUESTA FORMULA O QUELLA PREVISTA DALLA ZONA ARANCIONE (ART 4 DECRETO GENOVA)
Genova – È stata pubblicata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce modalità e termini di accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla Zona Franca Urbana, istituita con il decreto Genova e delimitata dal commissario delegato per l’emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti.
La misura prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e lavoratori autonomi (per questi esclusivamente per quanto riguarda l’esonero contributivo) che svolgono la propria attività nella ZFU di Genova e che dimostrino, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 e il 30 settembre 2018, rispetto al valore medio dello stesso periodo relativo al triennio 2015-2017. La ZFU comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, e i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente.
Il Ministero ha accettato le richieste avanzate dal Commissario delegato per l’emergenza e dalla Camera di Commercio di Genova, allargando la platea per l’accesso alle agevolazioni anche:
– alle imprese e lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività nella ZFU tra il 14 agosto del 2017 e il 14 agosto del 2018 (che altrimenti non avrebbero avuto i requisiti sopra descritti);
– alle imprese che hanno avviato l’attività nel medesimo territorio in data successiva al 14 agosto 2018;
– alle imprese che si impegnino ad avviare un’attività nella ZFU entro il 31 dicembre 2019. Anche le imprese che sono iscritte alla Camera di Commercio ma non hanno ancora comunicato l’avvio della propria attività nella ZFU potranno farlo entro il 31 dicembre del 2019.
Da questa platea sono escluse le imprese che hanno iniziato l’attività prima del 14 agosto del 2017 e che non hanno il triennio di anzianità (2015-2017) che però sono comprese nella deroga che il Commissario delegato Toti ha previsto per l’art 4 del decreto Genova (ovvero, quello sulla Zona Arancione).
Il Ministero ha anche recepito la richiesta relativa all’attestazione dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni previste dalla ZFU che non dovrà più essere rilasciata dal Comune ma direttamente dalla Camera di Commercio.
Le risorse stanziate ammontano a 9 milioni e 900 mila euro per il 2018 e 49 milioni e 500 mila euro all’anno per il 2019 e il 2020.
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it dalle 12 del 16 aprile 2019 fino alle 12 del 21 maggio 2019.
Con la pubblicazione della circolare sulla ZFU, si completa definitivamente l’impianto normativo a sostegno della città di Genova e le aziende potranno scegliere tra questa formula e quella della cosiddetta Zona Arancione, per la quale è previsto al 28 marzo 2019, il termine massimo di presentazione delle domande di risarcimento danni (tramite Camera di Commercio).
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